La neutralità olandese passa in senato

10 maggio 2012

I fuochi d’artificio sono quelli del blog olandese BITS OF FREEDOM, che si batte per la neutralità della rete e da giugno 2011 ha pubblicato una traduzione inglese ufficiosa della legge olandese sulla neutralità, sperando che possa servire da modello in altri paesi.

In effetti l’Olanda è il primo paese dopo il Cile ad imporre la neutralità della rete per legge. Lo ha fatto a partire da giugno 2011, con l’approvazione in parlamento di una legge che ha suscitato forti polemiche, non solo tra gli oeratori, che hanno reagito aumentando le tariffe, ma persino del commissario europeo Neelie Kroes, che ha accusato l’Olanda di essersi mossa da sola e con poca prudenza.

Proprio queste reazioni rendevano non scontata l’approvazione del Senato, arrivata due giorni fa, 8 maggio 2012. In realtà il testo dovrà ripassare in Senato il 15 per correggere una svista, ma la legge sembra ormai arrivata alla fine dell’iter di approvazione, che terminerà con la firma della Regina e l’entrata in vigore.

Discussione su LinkedIn: http://lnkd.in/hPcCYD.

Toll-free Internet

10 maggio 2012

I numeri verdi (toll-free) sono stati introdotti a partire dai tardi anni sessanta in Inghilterra e in America e hanno rappresentato un’importante innovazione nei modelli di business degli operatori telefonici, consentendo ad aziende, enti e pubbliche amministrazioni di offrire servizi gratuiti facendosi carico dei costi delle chiamate che altrimenti avrebbero dovuto pagare i loro utenti.

Mentre si discute di neutralità della rete e gli operatori chiedono ai fornitori di servizi over the top (OTT) di contribuire a sostenere il costo del traffico che i loro utenti generano nelle reti di accesso e backhauling, i numeri verdi offrono una metafora semplice ed efficace per comprendere l’interesse che gli stessi OTT potrebbero avere nell’essere raggiunti gratuitamente dai propri utenti facendosi carico dei costi di connessione.

E’ di due giorni fa un’intervista al CTO di Verizon, Tony Melone, che ritiene probabile (al 51%…)  l’adozione di un simile modello, almeno in via sperimentale.

Si tratta di una visione coerente con quanto è stato piu’ volte proposto su questo blog fin dal 2009: adottare modelli di gestione delle reti di accesso che consentano non solo di accedere ad Internet, ma anche di sviluppare applicazioni e servizi verticali in cui il costo della connessione è nascosto all’utente finale.

E’ quanto ha fatto da tempo Amazon con il Kindle 3G, che è sempre connesso al bookstore di Amazone e non solo grazie ad una SIM integrata che risparmia all’utente la noi di stipulare un contratto con un operatore e lo mette al sicuro dai costi del roaming internazionale.

Riferimenti:

Verizon CTO predicts ‘toll free’ data

White paper: Dal denaro virtuale al baratto

25 marzo 2012

Neunet ha pubblicato un white paper sul denaro virtuale che è frutto dell’incontro interdisciplinare che si è svolto a Urbino in autunno su questo tema.

Anticipo qui solo un tentativo di risposta ad una delle domande affrontate nel testo: “E’ possibile che un sistema di denaro virtuale chiuso non produca effetti tangibili nel mondo reale?

Pensiamo ad una moneta utilizzata solo nell’ambito di un gioco online senza possibilità di conversione con il denaro reale. Il fatto stesso che i giocatori siano persone fa sì che le transazioni virtuali che questi effettuano giocando trovino motivazione piu’ o meno indiretta in un bisogno reale. Basterebbe già questo a dare valore reale al denaro virtuale, vanificando ogni tentativo di confinamento.

In virtù del suo valore intrinseco, una moneta virtuale di successo che venisse artificalmente privata di ogni forma di cambio rischierebbe di essere utilizzata come moneta ombra per lo scambio di beni e servizi reali senza apparente circolazione di denaro.

Paradossalmente la forma più moderna e astratta di denaro ci riporterebbe così alla forma più antica e concreta di scambio: il baratto.

Riferimenti:

E se in rete si pagassero solo i pacchetti persi?

31 gennaio 2012

Il dibattito sulla neutralità della rete ruota in buona misura attorno al problema di riallineare costi e ricavi e alla decisione di chi debba sostenere i costi del traffico. Ma prima di tutto occorre una metrica adeguata per quantificare i costi marginali del traffico generato da ogni utente.

Il volume complessivo dei pacchetti trasmessi e ricevuti, benchè semplice da definire e da misurare, non sembra essere adeguato poichè non tiene conto delle condizioni al contorno, che fanno la differenza. Lo stesso traffico che ha un costo di gestione trascurabile quando la rete è scarica, ha un costo elevato per il gestore (in termini di costi operativi, di disservizi e di dimensionamento della rete) negli orari di punta.

Il costo marginale di ogni utente dipende quindi dal suo contributo alla congestione della rete. Ma se in un determinato momento un utente contribuisce alla saturazione della banda disponibile, i nodi congestionati causano un aumento della percentuale di pacchetti persi che colpisce anche il traffico dell’utente in questione. Trattandosi di una perdita percentuale, il numero di pacchetti persi sarà tanto maggiore quanto maggiore è il contributo al traffico. Ne consegue che il numero di pacchetti persi da un utente offre una buona stima del suo contributo alla congestione della rete e, in ultima analisi, del costo marginale del suo traffico.

E’ proprio questo che afferma Bob Briscoe, keynote speaker al workshop SESERV di Atene.

Il risultato sembra paradossale, ma il ragionamento è convincente: se la metrica venisse effettivamente adottata e se le tariffe venissero allineate ai costi, allora gli utenti non pagherebbero per il traffico che viene loro consegnato, ma per i pacchetti che vengono persi! Tecnicamente la metrica potrebbe sfruttare la consapevolezza dei pacchetti persi propria del protocollo TCP.

Riferimenti:

Reato omissivo improprio (4)

21 dicembre 2011

Guest post di Chiara Bigotti

(…continua)

Il reato omissivo improprio
Quarta parte: Conclusioni

Alla luce della classificazione proposta, sembra doversi constatare l’esistenza di substrato normativo, oltre che sostanziale, cui ancorare la posizione di garanzia. Tuttavia, questa soluzione non è così scontata. Come già sottolineato, non tutti gli obblighi possono originare la posizione di garanzia, perchè soltanto quelli cui sono associati poteri impeditivi sono effettivamente in grado di neutralizzare la condotta sfociante nell’illecito.
Inoltre, per poter qualificare il gestore come garante, occorre la prova che il rispetto di quegli obblighi avrebbe, con una probabilità vicino alla certezza, impedito la commissione dell’illecito. E ancora: l’adempimento dell’obbligo non deve costituire una condotta inesigibile, come nel caso google, in cui il controllo di tutti i dati immessi nel sistema da parte del provider appare una misura eccessiva e paralizzante del sistema. Infine, da una rapida lettura delle prescrizioni, non sono riconducibili all’obbligo giuridico impeditivo ex art. 40/2 c.p., neanche quelle che intervengono ex post, ossia dopo la commissione dell’illecito.
Le ragioni a sostegno dell’opposta soluzione che rigetta la configurabilità del reato omissivo improprio, devono essere ricercate piuttosto nei problemi congeniti della fattispecie. Infatti, l’incriminazione degli amministratori di Google Italia s.r.l. costituisce, al pari di ogni altra ipotesi di reato omissivo improprio, un fenomeno di estensione della punibilità: il reato è commesso e voluto dall’utente del servizio che ha caricato il video sul sito, ma sono chiamati a rispondere dell’evento-reato anche i gestori, in base alla asserita titolarità della posizione di garanzia.
Si è in presenza di una forma di responsabilità in qualche modo destabilizzatrice di importanti canoni penalistici, recepiti e codificati nella stessa fonte suprema dell’ordinamento giuridico, ossia agli artt. 25/2, 27/1-3 della Costituzione.
In primo luogo, la fattispecie entra in rotta di collisione con i corollari del principio di legalità [1]. Contraddice, da un lato, il principio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale: le ipotesi di reato non sono espressamente predeterminate in una disposizione di legge, una volta per tutte. Esse scaturiscono dal combinarsi delle norme che prescrivono obblighi comportamentali finalizzati ad evitare un determinato evento, con la regola di equivalenza tra impedimento e commissione, espressa nell’art. 40/2 c.p., ogni qualvolta sia riconosciuta in capo al  soggetto attivo del reato la titolarità della posizione di garanzia.
Senza tacere, dall’altro lato, la latente lesione del principio di riserva di legge, che si concretizza non solo nella mancata codificazione predeterminante il comportamento doveroso in una singola fattispecie, ma anche negli esiti contraddittori e contrastanti cui possono dar luogo la pluralità di fonti in grado di generare la posizione di garanzia. Aderendo alla teoria formale, in tutte le ipotesi in cui la posizione di garanzia non derivi da una delle fonti che la stessa ricomprende (legge, contratto, precedente azione pericolosa[2]), la punibilità del presunto garante deve essere esclusa. Di conseguenza, non sarebbe consentita l’operazione di attribuzione della titolarità della posizione qualificata sulla base dell’assunzione volontaria e dell’affidamento in via di fatto del bene giuridico (vita, incolumità delle persone), effettuata dalla Cassazione nella pronuncia del 2007.
Altro cruciale e delicato problema attiene alla lesione del principio di responsabilità colpevole per fatto proprio [3]. La mancata predisposizione di opportuni controlli, quale dato oggettivo che si inserisce nella concatenazione causale fino alla verificazione dell’evento-diffamazione, è condotta ben diversa dalla realizzazione personale e volontaria del video e dal suo upload sul sito internet. Si corre il rischio, in sostanza, di muovere un rimprovero penale per un evento frutto dell’azione e volontà di altri. La responsabilità che ne consegue contrasta con lo scopo rieducativo della pena [4].

La pena deve essere proporzionata rispetto al fatto commesso, perchè deve assolvere alla finalità rieducativa del reo, vale a dire che deve tendere a riattivare il rispetto dei valori fondamentali della convivenza sociale. La funzione rieducativa è, invece, frustrata, quando al gestore è addebitata una responsabilità per l’accadimento di un evento-reato che altri ha commesso e ha voluto realizzare.
Ma il reato omissivo improprio deve conciliarsi con un ulteriore principio di ordine generale che informa e caratterizza la stessa forma di Stato personalistico: il principio di libertà personale, proclamato all’art. 13 Cost. come diritto inviolabile della persona [5]. L’obbiettivo di minimizzare la compressione della libertà personale coinvolge direttamente le scelte di criminalizzazione compiute dal legislatore, le quali devono essere attentamente scrutinate sotto la lente di questo basilare e caratteristico principio regolativo.
In tal senso, il diritto penale è tanto più coerente con il principio di libertà, quanto più le sue prescrizioni siano strutturate come divieti (cosa non deve essere fatto: non uccidere, non danneggiare, non rubare) e non come comandi (cosa si deve fare: adottare tutte le misure minime di sicurezza), considerata la più gravosa incidenza delle seconde rispetto alle prime sulla libertà di autodeterminazione delle persone. Le incriminazioni per omesso impedimento saranno tanto più conformi ad un diritto penale di libertà, quanto più saranno improntate all’eccezionalità: l’imposizione di un determinato comportamento, risulta conciliabile con la libertà, solo se si rivolge a determinate e circoscritte categorie di destinatari, in ragione del particolare rapporto giuridico con il bene da proteggere (genitore-figlio) o con la fonte di pericolo (proprietario-edificio pericolante).
D’altro canto, la permanenza della responsabilità per omesso impedimento si giustifica in base ad un altro principio regolativo e caratterizzante dell’ordinamento giuridico, di pari grado, rispetto al principio di libertà personale: il principio di solidarietà umana. L’art. 2 Cost. costituisce la massima espressione di questo postulato, collocando l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sullo stesso piano dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [6]. Il reato omissivo improprio recepisce, nel campo del diritto penale, l’istanza solidaristica, apprestando una tutela rafforzata di beni giuridici di essenziale interesse, i cui titolari non sono in grado di proteggerli adeguatamente.
La ricostruzione del relazione gestore-utente nei termini del rapporto garante-garantito, con conseguente richiamo alla responsabilità per omesso impedimento dell’evento-reato, rappresenta, a ben vedere, uno dei più significativi tentativi di adattamento di istituti giuridici penalistici al contrasto della crescente criminalità informatica. Ma dietro questo sforzo interpretativo, si cela l’arretratezza legislativa in materia, che spinge l’interprete ad escogitare arditi parallelismi giuridici, in modo tale da assicurare che «ciò che sia vietato offline, sia vietato anche online» [7].

Questa operazione di trasposizione deve confrontarsi con un ulteriore profilo problematico che va a sommarsi ai già consistenti dubbi sollevati a proposito del reato omissivo improprio. Si deve segnalare, cioè, la costante tensione che si genera tra qualsivoglia forma di compressione, tanto più se assistita da sanzione penale, e la c.d. network neutrality. La neutralità della rete costituisce quel peculiare principio che governa il web e che postula la completa deresponsabilizzazione dei gestori circa i contenuti che ospitano o provvedono a far circolare. In base ad esso, i gestori non sono responsabili dei contenuti e delle informazioni che trasmettono, finchè si limitino a far circolare il traffico in rete, attuando al massimo operazioni meramente tecniche sui contenuti (host provider). Un simile postulato è evidentemente finalizzato a consentire il massimo sviluppo delle potenzialità di internet. L’importanza di questo criterio regolativo non deve essere trascurata, perchè comporta rilevanti ripercussioni di segno positivo sulla crescita dell’economia mondiale, sulle  comunicazioni ormai senza più confini fisici-geografici e, in generale, sul miglioramento dei livelli di libertà di informazione, nelle sue molteplici componenti. Non si tratta di una prospettiva di poco conto: massimo incremento della libertà delle comunicazioni significa realizzazione di maggiori livelli di libertà di informare, informarsi ed essere informati. In poche parole: lo sviluppo della rete è direttamente proporzionale alla crescita della libertà d’espressione, che costituisce uno dei più importanti principi per i quali si è lottato per secoli in Occidente. Oggi, nel nostro ordinamento, democratico e pluralista, la libertà di comunicazione del pensiero rientra nel novero dei diritti fondamentali dei cittadini e rappresenta una conquista ed un valore aggiunto per la crescita di ogni settore del paese, non soltanto economico [8].

Negare il principio di neutralità equivale a limitare l’espansione della rete e con essa, come una sorta di effetto domino, la libertà di espressione del pensiero.
In questo scenario complesso e denso di importanti risvolti, il giurista è chiamato ad un costante compito di bilanciamento tra opposti principi di pari grado, rispetto ai quali è difficile individuare le coordinate orientative corrette.
A fronte della moltiplicazione dei reati commessi via internet, sembra quanto mai opportuno un intervento legislativo specifico per il mondo del web, che tenti di conciliare i contrapposti interessi e principi. Una compiuta regolamentazione degli obblighi che competono al gestore, nell’ottica del reato omissivo improprio, implica l’adesione alla teoria formale, quale prospettiva maggiormente garantistica per l’intermediario. Infatti, questi avrebbe un chiaro riferimento positivo, indicativo degli obblighi giuridici fondanti la posizione di garanzia. Ciò, per lo meno, se si valuta opportuno continuare ad avvalersi dello schema del reato omissivo improprio.
In alternativa, come auspicato dal tribunale del caso Google, il legislatore potrebbe optare per una diversa forma di responsabilità, magari colposa. Il gestore diverrebbe, allora, penalmente responsabile per aver trasgredito l’osservanza di una o più regole cautelari appositamente dettate al fine di prevenire la commissione di illeciti.


  1. Art. 25/2 Cost.: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.».
  2. Nel senso che chi compie un’azione pericolosa, se ne assume, per ciò stesso, l’obbligo di impedire le possibili conseguenze dannose a carico di terzi.
  3. Art. 27/1 Cost: «La responsabilità penale è personale.».
  4. Atr. 27/3 Cost: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.».
  5. TITOLO I – RAPPORTI CIVILI «Art. 13. La libertà personale è inviolabile. – Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.».
  6. Altre specificazione del principio solidaristico sono enunciate  agli artt. 4, 30, 34, 52,53 Cost.
  7. Alberto Monara, su http://www.kultunderground.org/archivio.asp?art=5961
  8. «Art. 21. – Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.     Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.     In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

Reato omissivo improprio (3)

20 dicembre 2011

Guest post di Chiara Bigotti

(…continua)

Il reato omissivo improprio
Terza parte: Posizione di garanzia in capo al gestore

Aspramente dibattuta è la questione della titolarità della posizione di garanzia in capo a gestori. Il principale problema consiste nell’individuazione della fonte-criterio di attribuzione della posizione qualificata.
Se ci si accontenta di un criterio contenutistico-funzionale, come appare orientata da ultimo la Suprema Corte di cassazione, si può concordare che, astrattamente ricorrano tutte le condizioni per un rimprovero penale ai sensi dell’art.40/2 c.p.:

  1. la situazione di pericolo per il bene da proteggere: la lesione della reputazione che deriva dalla pubblicazione del video incriminato;
  2. l’incapacità del soggetto titolare del bene (minore diversamente abile e associazione Vividown) di tutelarsi da sé;
  3. il potere degli amministratori di Google di impedire la pubblicazione del video sul loro sito.

L’individuazione di disposizioni giuridiche stringenti, che confezionino “un pacchetto” preciso ed esaustivo di prescrizioni, fondanti la posizione di garanzia in capo al gestore, permetterebbe di superare le obbiezioni mosse alla prospettiva contenutistico-funzionale, così soggetta alle repentine variazioni di orientamento della giurisprudenza.
Allo stato attuale, il panorama legislativo afferente al gestore si presenta alquanto disorganico e frammentato. In prima battuta, gli obblighi a contenuto positivo possono essere classificati a seconda del momento in cui intervengono, in:

  1. obblighi giuridici che intervengono ex ante, ossia in funzione preventiva, rispetto all’evento-reato. Tra questi si possono annoverare:
    1. obblighi di registrazione dell’utente;
    2. obblighi di adempimento dell’informativa sulla privacy;
    3. obblighi di accertamento della dazione del consenso;
    4. obblighi di sicurezza, attraverso la predisposizione di idonee strutture organizzative deputate al controllo per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
    5. obblighi di censure preventive sull’immissione dei contenuti;
    6. obblighi di conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico, limitatamente alle informazione che ne consentono la tracciabilità, nonché, qualora disponibili, dei servizi;
    7. obblighi di di memorizzazione automatica, intermedia, transitoria di informazioni;
  2. obblighi giuridici che intervengono ex post, nel senso che devono attuarsi successivamente alla realizzazione del reato, e si traducono nell’eliminazione di contenuti illeciti già pubblicati. Nelle attività di mere conduit, caching e hosting, ad esempio, il prestatore deve impedire o porre fine alle violazioni commesse. Più in generale, si tratta di attività comportanti:
    1. l’obbligo di rimozione di informazioni memorizzate,
    2. l’obbligo di disabilitazione dell’accesso,
    3. l’obbligo di oscuramento di siti internet, come nel caso della pedopornografia.

Dal punto di vista del contenuto, le prescrizioni a carico dei gestori possono prevedere:

  1. obblighi di identificazione, che sussistono in capo ad ogni gestore e vengono assolti attraverso il processo di registrazione, il quale, una volta effettuato, associa un’identità virtuale ad una reale, descritta in base alle specifiche credenziali. Per garantire il rispetto della procedura, al gestore è conferito il potere di rifiutare l’accesso al web, dell’utente non registrato;
  2. obblighi di conservazione e monitoraggio dei dati, desumibili dall’art. 6 l. n. 155/’05, che richiede la conservazione (o meglio, prolunga la durata della conservazione stabilita dall’art. 132 dal codice privacy), dei dati del traffico telefonico e telematico, ad esclusione dei contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che ne consentano la tracciabilità degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei servizi[1]
  3. obblighi di informazione alla pubblica autorità, ex art. 55/7, d. lgs. n. 259/’03, secondo il quale ogni impresa è tenuta a rendere disponibile, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’Interno, gli elenchi dei propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda telefonica[2]. Inoltre, ai sensi dell’art. 17/2, lett. a) d.lgs. n. 70/’03, pur in assenza di un obbligo generale di sorveglianza, il prestatore è comunque tenuto a informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione; così come, ai sensi dell’art. 17/2, lett. b), il prestatore di servizi deve fornire, senza indugio, a richiesta delle competenti autorità, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, con il quale ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite[3].
  4. obblighi di collaborazione, previsti agli artt. 14-15-16, d.lgs. n. 70/’03, rispettivamente nell’ambito delle attività di mere conduit, caching, hosting, l’autorità giudiziaria o di quella amministrativa avente funzione di vigilanza, può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;
  5. obblighi di filtraggio, che consistono nell’inibizione, ossia nell’attività, esercitata dal fornitore di connettività alla rete internet, di impedimento dell’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia, istituito ai sensi dell’art. 14-bis legge n. 269/1998[4], così come modificata dalla legge n. 38/2006[5];
  6. obblighi di rimozione, che consistono nell’obbligo di attivazione al fine di eliminare dal sito la pubblicazione avente contenuto illecito, in presenza delle relative  segnalazioni (notification), da parte dell’autorità giudiziaria e di polizia, o anche da parte di altri utenti.
(continua …)

  1. Legge 31 luglio 2005, n. 155, “Conversione, con modificazioni, del d.l. n. 144/2005, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”.
  2. D. lgs. 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
  3. D. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”, c.d. codice del commercio elettronico.
  4. Legge 3 agosto 1998, n. 269, “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
  5. Legge 6 febbraio 2996, n. 38, “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
Aspramente dibattuta è la questione della titolarità della posizione di garanzia in capo a gestori. Il principale problema consiste nell’individuazione della fonte-criterio di attribuzione della posizione qualificata.
Se ci si accontenta di un criterio contenutistico-funzionale, come appare orientata da ultimo la Suprema Corte di cassazione, si può concordare che, astrattamente ricorrano tutte le condizioni per un rimprovero penale ai sensi dell’art.40/2 c.p.:
1.    la situazione di pericolo per il bene da proteggere: la lesione della reputazione che deriva dalla pubblicazione del video incriminato;
2.    l’incapacità del soggetto titolare del bene (minore diversamente abile e associazione Vividown) di tutelarsi da sé;
3.    il potere degli amministratori di Google di impedire la pubblicazione del video sul loro sito.
L’individuazione di disposizioni giuridiche stringenti, che confezionino “un pacchetto” preciso ed esaustivo di prescrizioni, fondanti la posizione di garanzia in capo al gestore, permetterebbe di superare le obbiezioni mosse alla prospettiva contenutistico-funzionale, così soggetta alle repentine variazioni di orientamento della giurisprudenza.
Allo stato attuale, il panorama legislativo afferente al gestore si presenta alquanto disorganico e frammentato. In prima battuta, gli obblighi a contenuto positivo possono essere classificati a seconda del momento in cui intervengono, in:
1.    obblighi giuridici che intervengono ex ante, ossia in funzione preventiva, rispetto all’evento-reato. Tra questi si possono annoverare:
a) obblighi di registrazione dell’utente;
b) obblighi di adempimento dell’informativa sulla privacy;
c) obblighi di accertamento della dazione del consenso;
d) obblighi di sicurezza, attraverso la predisposizione di idonee strutture organizzative deputate al controllo per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali;
d) obblighi di censure preventive sull’immissione dei contenuti;
e) obblighi di conservazione dei dati del traffico telefonico o telematico, limitatamente alle informazione che ne consentono la tracciabilità, nonché, qualora disponibili, dei servizi;
f) obblighi di di memorizzazione automatica, intermedia, transitoria di informazioni;
2.    obblighi giuridici che intervengono ex post, nel senso che devono attuarsi successivamente alla realizzazione del reato, e si traducono nell’eliminazione di contenuti illeciti già pubblicati. Nelle attività di mere conduit, caching e hosting, ad esempio, il prestatore deve impedire o porre fine alle violazioni commesse. Più in generale, si tratta di attività comportanti:
a) l’obbligo di rimozione di informazioni memorizzate,
b) l’obbligo di disabilitazione dell’accesso,
c) l’obbligo di oscuramento di siti internet, come nel caso della pedopornografia.
Dal punto di vista del contenuto, le prescrizioni a carico dei gestori possono prevedere:
1.    obblighi di identificazione, che sussistono in capo ad ogni gestore e vengono assolti attraverso il processo di registrazione, il quale, una volta effettuato, associa un’identità virtuale ad una reale, descritta in base alle specifiche credenziali. Per garantire il rispetto della procedura, al gestore è conferito il potere di rifiutare l’accesso al web, dell’utente non registrato;
2.    obblighi di conservazione e monitoraggio dei dati, desumibili dall’art. 6 l. n. 155/’05, che richiede la conservazione (o meglio, prolunga la durata della conservazione stabilita dall’art. 132 dal codice privacy), dei dati del traffico telefonico e telematico, ad esclusione dei contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che ne consentano la tracciabilità degli accessi, nonchè, qualora disponibili, dei serviz

La via inglese alla Net Neutrality

24 novembre 2011

OFCOM

E’ appena stato pubblicato da Ofcom, l’autorita’ inglese per le comunicazioni, il documento che descrive l’approccio alla Net Neutrality elaborato a seguito della consultazione pubblica.

Si tratta di un esercizio di bilanciamento di interessi svolto con molto equilibrio e senza posizioni di principio, che sancisce ancora una volta l’esigenza di convivenza pacifica tra “managed services” e “best-effort Internet access” secondo il modello che viene comunemente definito a 2 corsie “2-lane” (punti 1.4 e 1.5 del documento di Ofcom).

Managed services.

La regolamentazione dei servizi managed puo’ essere affidata alla concorrenza a patto che  i consumatori abbiano a disposizione informazioni trasparenti e chiare e possano agevolmente cambiare operatore. Riguardo alla trasparenza Ofcom fornisce alcune indicazioni precise che trovo estremamente sensate e che sono il linea con quelle che a suo tempo avevo espresso in risposta alla consultazione AGCOM:

  • le offerte commerciali devono essere “semplici e comprensibili” (punto 1.9);
  • dato il rischo di asimmetria informativa e’ opportuno che ogni offerta indichi chiaramente la velocita’ media (si noti che non si parla di velocita’ minima garantita), l’impatto delle politiche di traffic management su specifici servizi, l’eventuale blocco di specifici servizi (punto 1.8);
  • il termine “internet access” non deve essere utilizzato se non per le offerte di accesso best effort (punto 1.10).

A questo proposito Ofcom apprezza le iniziative di autoregolamentazione di alcuni operatori (punto 1.14), ma paventa ancora una volta il rischo di asimmetria informativa (1.16), riservandosi la possibilita’ di intervento a tutela dei consumatori (1.17).

Best-effort Internet access.

L’accesso best effort alla rete e’ riconosciuto come motore di innovazione, in quanto: abbassa le barriere d’accesso, riduce i costi di transazione, allarga il mercato, offre accesso immediato a contenuti e servizi (1.23).

Ofcom riconosce il valore e la complementarieta’ dell’accesso incondizionato ad Internet e dei servizi managed e ne auspica la coesistenza (1.26) paventando il rischio che i provider sacrifichino il primo a vantaggio dei secondi (1.27). Per scongiurare tale rischo vigilera’ sui livelli di servizio e valutera’ se intervenire (1.29).

Riguardo all’eventualita’ che un operatore con un modello di business verticale blocchi l’accesso a servizi concorrenti (1.31), Ofcom non ritiene che l’atteggiamento debba necessariamente essere considerato anticompetitivo, ma paventa il rischio che finisca per limitare l’innovazione (1.32). Auspica pertanto che le pratiche di traffic management vengano applicate coerentemente ad intere categorie di traffico e di servizi, piuttosto che a specifici casi (1.33).

Ofcom dice infine che ogni intervento regolatorio deve essere ponderato e proporzionato in modo da scongiurare il rischio di conseguenze indesiderate. Pertanto auspica di potersi affidare ovunque possibile alla concorrenza e al mercato (1.34), ma sottolinea come la fiducia nella libera concorrenza sia subordinata al corretto comportamento degli operatori (1.35).

Riferimenti:

La responsabilità dei motori di ricerca

23 novembre 2011

Google Diabolik

Chi cerca trova guai?” E’ questo il titolo del seminario interdisciplinare sulla responsabilità dei motori di ricerca che ho avuto il piacere di organizzare ieri a Urbino per conto dell’Associazione Culturale NeuNet, del Dipartimento di Scienze di base e fondamenti e del Corso di Laurea in Informatica Applicata dell’Università di Urbino.

Gabriele Marra e Chiara Bigotti hanno discusso l’argomento dal punto di vista giuridico partendo dal caso giudiziario della PFA Films srl contro Yahoo! Italia srl. Il discorso è stato poi esteso al recente caso Moncler, che ha coinvolto tutti i provider italiani.

Cosa accomuna questi due casi? Il fatto che chi ritiene lesi i propri interessi in rete ha chiamato in causa chi fornisce accesso e chi gestisce i motori di ricerca data l’impossibilità di agire contro i veri responsabili. L’ulteriore analogia è che in entrambi i casi i provvedimenti cautelari sono stati revocati.

Quindi tanto i gestori dei motori di ricerca quanto gli ISP diventano capri espiatori ai quali si vorrebbero attribuire responsabilità penali o affidare compiti di controllo preventivo e di intervento cautelare solo in virtù della loro capacità tecnica di intervento, della loro ubicazione sul territorio nazionale e del loro ruolo strategico.

Il valore reale del denaro virtuale

16 novembre 2011

virtual currency

L’università di Urbino e l’Associazione Culturale NeuNet organizzano il seminario interdisciplinare “Il valore reale del denaro virtuale: dai giochi online ai mercati valutari“, Urbino, Piazza della repubblica, 13, giovedi’ 17 novembre 2011, ore 16:00.

Verranno trattati aspetti tecnologici, economici, sociologici e legali.

Riferimenti:

openBOXware – 11.11.11.11 – resoconto

15 novembre 2011

OBW-11-11-11-11

Sul sito di NeuNet è stato pubblicato un resoconto dettagliato, con tanto di foto e appunti, degli esperimenti condotti in pubblico l’11 novembre scorso sul prototipo di openBOXware.

Gli esperimenti dimostrano la possibilità di sfruttare la convergenza tecnologica e funzionale tra smartphone e smartTV a vantaggio della semplicità di utilizzo e dell’inclusione digitale.

Con openBOXware, uno smartphone Android collegato ad un televisore trasforma qualunque contenuto digitale online in un canale televisivo accessibile tramite un normale telecomando.

OpenBOXware sarà presto disponibile nel market di Android. Nel frattempo, chi volesse diventare alpha-tester di openBOXware può scrivere a info@neunet.it.

Riferimenti: